Sez. T, Ordinanza n. 21397 del 25/07/2025 (Rv. 675498-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Diligenza richiesta al notificante - Contenuto - Onere del notificante di indagini oltre le risultanze dei pubblici registri - Esclusione - Fondamento -Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In tema di notifica degli atti impositivi, l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede, secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c., e non può, perciò, tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che vada oltre quanto risultante dai pubblici registri. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto legittima la notifica dell'avviso di accertamento secondo il rito degli irreperibili, non essendo possibile la notifica presso la residenza del contribuente, trasferitosi in luogo sconosciuto, e non essendovi l'obbligo per l'agente notificatore di effettuare ulteriori ricerche sulla base di documentazione non anagrafica, quali le utenze domestiche).
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)