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Sez. T, Ordinanza n. 22117 del 31/07/2025 (Rv. 676153-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notifica ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Attestazione delle ricerche compiute dal messo notificatore - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676153-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

La notificazione dell'avviso di accertamento ad una società di fatto può essere effettuata con le modalità di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, solo quando il contribuente non sia stato reperito e dalle ricerche effettuate all'atto della notifica risulti trasferito in luogo sconosciuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva dichiarato nulla la notifica dell'avviso di accertamento effettuata con la procedura degli irreperibili, in mancanza di attestazione delle attività di ricerca compiute dal messo notificatore, escludendo che queste ultime potessero considerarsi superflue per il sol fatto che destinataria della notificazione fosse una società di fatto, trattandosi di soggetto economicamente e giuridicamente identificato, come tale, dunque, concretamente rintracciabile ai fini della notifica).

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E) CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)