Sez. L, Sentenza n. 559 del 18/01/1993 (Rv. 480300 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Somme indebitamente ricevute in buona fede da medici convenzionati con una U.S.L. - Principio dell'irripetibilità operante per il dipendente pubblico - Estensione - Condizione.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere
Il principio dell'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede dal dipendente pubblico a titolo di retribuzione è applicabile anche con riguardo a compensi (nella specie, quote di carovita) indebitamente percepiti da medici convenzionati con una U.S.L. - sebbene il rapporto di tali lavoratori (cui è estranea la tutela ex art. 36, primo comma, Cost.) sia di parasubordinazione - sempreché, peraltro, la ripetizione di tali compensi risulti idonea (in rapporto non al solo trattamento erogato dall'U.S.L. ma ai ricavi della complessiva attività professionale dei sanitari) a compromettere le esigenze di vita dei medici predetti, avendo carattere subordinato (rispetto all'accertamento di tale presupposto) l'indagine sul requisito (pure necessario) della buona fede dell'"accipiens".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)