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Sez. 1, Sentenza n. 1573 del 19/06/1962 (Rv. 252517 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA DI AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI - INCAPACITA LEGALE ASSOLUTA - D'INTENDERE E DI VOLERE PER INFERMITA DI MENTE (INTERDIZIONE GIUDIZIALE PER ALIENAZIONE MENTALE) - PERSONE CHE DEVONO ESSERE INTERDETTE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - PRESUPPOSTI E DIFFERENZE - ALTERAZIONE ATTUALE DELLE FACOLTA PSICHICHE - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1962-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252517-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA DI AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI - INCAPACITA LEGALE ASSOLUTA - D'INTENDERE E DI VOLERE PER INFERMITA DI MENTE (INTERDIZIONE GIUDIZIALE PER ALIENAZIONE MENTALE) - PERSONE CHE DEVONO ESSERE INTERDETTE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - PRESUPPOSTI E DIFFERENZE - ALTERAZIONE ATTUALE DELLE FACOLTA PSICHICHE - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Presupposto necessario comune per l'inabilitazione e la interdizione di un infermo di mente non e l'esistenza di una tipica malattia mentale, di una infermita nella quale ricorrono caratteristiche di una Forma patologica ben definita, bensi l'esistenza di una alterazione delle facolta mentali tale da dar luogo ad una incapacita parziale o totale di provvedere ai propri interessi. L'attualita della malattia che produce tale alterazione esclude che una precorsa infermita mentale possa essere elemento determinante di un provvedimento di inabilitazione o di interdizione, salva l'ipotesi di infermita abituale e continua. Si deve pronunziare l'interdizione se la patologica alterazione delle facolta mentali produce la totale incapacita di provvedere ai propri interessi e l'inabilitazione quando tale incapacita e soltanto parziale. Accertare nel caso concreto l'esistenza della patologica alterazione delle facolta mentali e la conseguente incapacita totale o parziale di provvedere ai propri interessi e compito riservato ai giudici di merito, in quanto si esaurisce interamente nella valutazione delle risultanze processuali. (V 704/48, 613/43).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 415

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)