diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2553 del 08/07/1976 (Rv. 381354 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - CAUSE - INFERMITA DI MENTE - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - CAUSE (ABITUALE INFERMITA DI MENTE) - ALTERAZIONE DELLE FACOLTA MENTALI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1976-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381354-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - CAUSE - INFERMITA DI MENTE - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - CAUSE (ABITUALE INFERMITA DI MENTE) - ALTERAZIONE DELLE FACOLTA MENTALI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - OGGETTO.*

Presupposto necessario per l'inabilitazione e l'interdizione di un infermo di mente non e l'esistenza di una tipica malattia mentale, con caratteristiche patologiche ben definite, bensi la presenza di un'alterazione delle facolta mentali, tale da dar luogo ad una incapacita parziale o totale di provvedere ai propri interessi. L'accertamento, in concreto, dell'esistenza e della misura della suddetta alterazione e riservato al giudice del merito, il quale deve aver riguardo non solo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli Atti della vita civile, nelle sue espressioni giuridicamente rilevanti (cura della persona, adempimento di doveri familiari e pubblici, ecc.). (V 1573/62, mass n 252517; (V 3385/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 415

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)