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Sez. 1, Sentenza n. 8609 del 02/10/1972 Ud. (dep. 21/12/1972) Rv. 122787 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI - STATO DI BISOGNO PERSONALE O FAMILIARE - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1972-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122787-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI - STATO DI BISOGNO PERSONALE O FAMILIARE - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*

Ai fini dell'attenuante prevista nell'art 62 n 1 cod pen non e sufficiente che i motivi a delinquere contengano elementi eticamente o socialmente apprezzabili; occorre che tali elementi, nel complesso degli stimoli, abbiano la prevalenza e siano di intensita cosi accentuata, in rapporto al reato che ne consegue, da trovare rispondenza favorevole e comprensione nella coscienza individuale e collettiva. Lo stato di bisogno personale o familiare non puo giustificare la concessione dell'attenuante, a causa della finalita prevalentemente egoistica e utilitaristica di colui che si determina al delitto per eliminarlo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)