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Sez. 1, Sentenza n. 3930 del 01/04/1992 (Rv. 476506 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere | Fondo - Destinazione da parte del proprietario a parco o pineta - Incidenza sul suo carattere edificatorio e sulla liquidazione della indennità in base al valore venale - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476506-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere

L'attitudine di un fondo dell'edificazione, in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici, con il conseguenziale assoggettamento dell'indennità espropriativa al criterio del valore venale, non resta esclusa dalla circostanza che il proprietario abbia destinato il fondo medesimo a parco o pineta, considerando che, al fine indicato, non rileva l'assenza di una attuale utilizzazione edificatoria, non implicante rinuncia all'edificazione futura, e che l'eventuale interesse della collettività alla conservazione di quella destinazione può giustificare l'intervento ablatorio della Pubblica amministrazione, non anche incidere sul diritto del proprietario alla liquidazione dell'indennizzo espropriativo secondo i parametri di legge.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)