Sez. 1, Sentenza n. 5893 del 12/06/1998 (Rv. 516431 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Liquidazione del danno da occupazione appropriativa - Accertamento della natura edificabile o agricola del suolo - Necessità - Classificazione urbanistica - Priorità - Art. 3, sessantacinquesimo comma, legge 662 del 1996 - Suoli agricoli - Inapplicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Per la determinazione del danno da occupazione appropriativa, è necessario il preventivo accertamento della natura dell'area occupata, se edificabile o agricola, da condurre in base alla classificazione urbanistica dell'area, atteso il carattere solo residuale della cosiddetta edificabilità di fatto, poiché nel primo caso sarà applicabile il criterio, introdotto dall'art. 3, sessantacinquesimo comma, legge 23 dicembre 1996 n. 662, della semisomma del valore venale con il reddito dominicale rivalutato, senza la decurtazione del 40 per cento e con incremento del 10 per cento, mentre nel secondo caso il danno dovrà essere commisurato al valore sul mercato dei terreni agricoli, che potrà tener conto, indicativamente, dei criteri di cui agli artt. 15 e 16 legge 22 ottobre 1971 n. 865, ma senza considerazione delle potenzialità edificatorie.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)