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Sez. 2, Sentenza n. 2145 del 06/09/1967 (Rv. 329288 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA - INVALIDITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1967-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329288-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA - INVALIDITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*

Condizioni potestative invalidanti il negozio sono quelle che dipendono dal mero arbitrio del soggetto obbligato e non anche dal concorso di elementi estrinseci, pur se la relativa valutazione sia a detto soggetto riservata sempre che egli abbia un apprezzabile interesse alla scelta. (nella specie, in Sede di divisione di un fondo di natura alluvionale fra due fratelli era stato accordato ad uno dei condividenti il diritto di partecipare agli eventuali utili derivanti dalle accessioni del confinante fiume Po, qualora si fosse verificata la condizione della loro concessione da parte dell' amministrazione del Demanio agli altri due condividenti. I giudici di merito avevano escluso che la condizione potestativa della accettazione dell'eventuale concessione demaniale da parte del relativo destinatario, apposta alla convenzione, la invalidasse. La Corte suprema ha ritenuto esatto tale giudizio, enunciando il principio che precede). (Cfr. 532-66 304-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)