Sez. 2, Sentenza n. 3314 del 14/05/1983 (Rv. 428205 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RICHIESTA GIUDIZIALE DI PAGAMENTO CON RICHIAMO AD UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE NULLA - RILEVABILITÀ DELLA NULLITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - ANCHE D'UFFICIO.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RICHIESTA GIUDIZIALE DI PAGAMENTO CON RICHIAMO AD UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE NULLA - RILEVABILITÀ DELLA NULLITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - ANCHE D'UFFICIO.*
Qualora la parte abbia richiesto il pagamento invocando una clausola contrattuale (che nella specie prevede il pagamento di provvigione per l'ipotesi di revoca anticipata del mandato) la questione concernente l'eventuale nullità della clausola stessa può essere esaminata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, poiché la validità di tale clausola configura un elemento costitutivo della domanda e del diritto fatto valere. (V 3329/82, mass n 421299).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)