Sez. U, Sentenza n. 4955 del 05/10/1984 (Rv. 436822 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ISTITUTI DELLE CASE POPOLARI - DOMANDA DEL DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI I.A.C.P., AVENTE AD OGGETTO LA RIDUZIONE IN RETTIFICA DELL'INDENNITÀ DI QUIESCENZA IN PRECEDENZA EROGATE E LA RESTITUZIONE DEL RELATIVO IMPORTO - DIVERSI PROFILI DI "CAUSE PETENDI" - GIURISDIZIONE GENERALE DI LEGITTIMITÀ ED ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ISTITUTI DELLE CASE POPOLARI - DOMANDA DEL DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI I.A.C.P., AVENTE AD OGGETTO LA RIDUZIONE IN RETTIFICA DELL'INDENNITÀ DI QUIESCENZA IN PRECEDENZA EROGATE E LA RESTITUZIONE DEL RELATIVO IMPORTO - DIVERSI PROFILI DI "CAUSE PETENDI" - GIURISDIZIONE GENERALE DI LEGITTIMITÀ ED ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE.*
La domanda, con la quale il dipendente di un istituto autonomo per le case popolari, collocato a riposo, insorga avverso il provvedimento di detto istituto, avente ad oggetto la riduzione in rettifica dell'indennità di quiescenza in precedenza erogata e la restituzione del relativo importo, e sostenga che esso datore di lavoro manchi del potere di intervenire su un rapporto esaurito, in pregiudizio di un soggetto ormai sottratto alle sue attribuzioni organizzative e disciplinari, manchi inoltre del potere di ripetere somme percepite in buona fede, ed abbia infine erroneamente disposto l'indicata riduzione in violazione delle Disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quell'indennità, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo per quanto riguarda le prime due delle suddette deduzioni, vertendosi in tema di contestazione della legittimità di un provvedimento amministrativo di autotutela, a fronte del quale la posizione dell'istante ha natura e consistenza di mero interesse legittimo, mentre resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del medesimo giudice amministrativo, per quanto riguarda la terza deduzione, ponendo essa direttamente in discussione l'osservanza di norme inerenti al pregresso rapporto di lavoro, di natura pubblicistica in considerazione della qualità di ente pubblico non economico dell'istituto. (V 2315/83, mass n 427165).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)