Sez. 3, Sentenza n. 4656 del 27/04/1991 (Rv. 471885 - 01)
Religioni, culti e chiese - Chiesa cattolica - Città del Vaticano - Beneficio ecclesiastico. | Beneficio parrocchiale - Estinzione - Condizione - Erezione dell'istituto per il sostentamento del clero.
Religioni, culti e chiese - Chiesa cattolica - Città del Vaticano - Beneficio ecclesiastico.
L'estinzione del beneficio parrocchiale (come in genere dei benefici ecclesiastici), e, quindi, il venir meno della rappresentanza del beneficio medesimo da parte del parroco, secondo le previsioni degli artt. 21 e 28 della legge 20 maggio 1985 n. 222, si verificano soltanto con l'effettiva erezione, nell'ambito della diocesi, dell'istituto per il sostentamento del clero, e la conseguenziale incorporazione dell'ente in tale istituto, atteso che, in difetto, ed indipendentemente dall'eventuale decorso del termine (non perentorio) fissato per la costituzione di detto istituto (30 settembre 1986), il beneficio parrocchiale conserva la propria personalità e resta soggetto alla disciplina concordataria previgente alle modificazioni introdotte dagli Accordi di Roma del 18 febbraio 1984 (ratificati con legge 25 marzo 1985 n. 121).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Trattato 11/02/1929, Trattato 18/02/1984 num. 7, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 222 art. 21, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)