Sez. 3, Sentenza n. 726 del 29/05/1967 Ud. (dep. 31/07/1967) Rv. 105111 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - ELEMENTO SOGGETTIVO - IRRILEVANZA DEL MOVENTE - ELEMENTO MATERIALE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - ELEMENTO SOGGETTIVO - IRRILEVANZA DEL MOVENTE - ELEMENTO MATERIALE.*
L'elemento soggettivo del delitto di cui all'art 378 cod pen consiste nella colpevolezza dell'agente di fuorviare con la sua condotta le ricerche, fatte dall'autorita, della persona che a queste ricerche si sottrae, a nulla rilevando, ai fini della configurazione del reato, il movente del favoreggiamento, che ben puo essere disinteressato ed improntato persino a una malintesa pieta. L'elemento materiale consiste, poi, nel prestare un aiuto qualsiasi al favorito, purche tale aiuto sia idoneo o ad eludere le indagini dell'autorita dopo che sia stato commesso un delitto, oppure a frustrarne le ricerche dirette all'arresto di colui che a queste ricerche si sottragga. (V, sugli elementi costitutivi del reato, 101052, 101980, anno 1966; (in particolare sul dolo, Conf 101100, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)