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Sez. 4 - , Sentenza n. 46237 del 19/09/2019 Cc. (dep. 14/11/2019) Rv. 277700 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RICUSAZIONE | Precedente svolgimento dell’incarico di consulente della parte civile - Motivo di ricusazione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277700-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RICUSAZIONE

Costituisce valido motivo di ricusazione del perito, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l'avere espletato in altro processo l'incarico di consulente tecnico della parte civile, essendo ravvisabile l'interesse a mantenere il pregresso rapporto professionale al fine di ottenere ulteriori incarichi, con i correlativi interessi anche economici. (Fattispecie il cui il perito aveva già svolto, in altro processo, l'incarico di consulente della Associazione Familiari e vittime dell'amianto, costituita parte civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)