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Sez. 3, Sentenza n. 9730 del 25/07/2000 (Rv. 538753 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - PER MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI | Costituzione tardiva - Comune volontà di dare impulso al processo - Disposizioni degli artt. 171 e 307 comma primo e secondo cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2000-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538753-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - PER MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI

Le disposizioni degli artt. 171 e 307, comma primo e secondo, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo la costituzione del rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)