Sez. 3, Sentenza n. 8878 del 28/11/1987 (Rv. 456231 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE - COSTITUZIONE DELL'ATTORE E DI UNO SOLO DEI CONVENUTI - TARDIVITÀ - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ESTRANEITÀ DEL CONVENUTO NON COMPARSO AL RAPPORTO SOSTANZIALE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE - COSTITUZIONE DELL'ATTORE E DI UNO SOLO DEI CONVENUTI - TARDIVITÀ - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ESTRANEITÀ DEL CONVENUTO NON COMPARSO AL RAPPORTO SOSTANZIALE - IRRILEVANZA.*
La sanzione della cancellazione della causa dal ruolo stabilita per l'ipotesi che nessuna delle parti si costituisca nei termini rispettivamente assegnati a ciascuna di esse, non si applica se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo la Costituzione del rapporto processuale. Tuttavia, se i convenuti siano più di uno e di questi se ne costituisce soltanto uno tardivamente, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito malgrado la tardiva Costituzione dell'attore, per il principio dell'unità del rapporto processuale deriva ugualmente la cancellazione della causa dal ruolo, non potendo interpretarsi la mancata Costituzione del convenuto non comparso come accettazione del contraddittorio da parte sua. In difetto di un tale provvedimento del giudice di primo grado e di quello di appello, la Corte di Cassazione deve pronunciare l'annullamento di entrambe le sentenze con rinvio al giudice di primo grado, non ricorrendo la ipotesi di improcedibilità del processo di cui all'art. 382 cod. proc. civ. atteso che anche la cancellazione della causa dal ruolo, benché eventualmente prodromica all'Estinzione del processo, ne costituisce di per sè una Forma di prosecuzione. (V 11/68, mass n 330791; (V 1337/71, mass n 351548).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)