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Sez. 2, Sentenza n. 6374 del 28/01/2015 Cc. (dep. 13/02/2015) Rv. 262577 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Ordinanze emesse in procedimenti diversi - Retrodatazione della decorrenza dei termini in caso di contestazione a catena - Condizione di applicabilità - Desumibilità dagli atti degli elementi di prova relativi al fatto oggetto della successiva ordinanza - Prova - Onere a carico della parte - Sussistenza - Informativa di reato - Rilevanza.
Stato
decisa il 2015-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262577-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di contestazione a catena, è onere della parte, che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva. (In motivazione la Corte ha precisato che la parte, ai fini della desumibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)