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Sez. U, Sentenza n. 45246 del 19/07/2012 Cc. (dep. 20/11/2012) Rv. 253549 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI | Contestazione a catena - Regola di retrodatazione dei termini della misura cautelare - Deducibilità in sede di riesame - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253549-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI

In tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva. (Conf. S.U. n. 45247/12, Asllani, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)