Sez. 3, Sentenza n. 2863 del 05/04/1990 (Rv. 466459 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI) - CLAUSOLA LIMITATIVA DEL RISCHIO ASSICURATO AI FATTI ACCIDENTALI - EFFICACIA - FATTI DANNOSI DERIVANTI DA COLPA - INCLUSIONE NEL CONTRATTO - NECESSITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI) - CLAUSOLA LIMITATIVA DEL RISCHIO ASSICURATO AI FATTI ACCIDENTALI - EFFICACIA - FATTI DANNOSI DERIVANTI DA COLPA - INCLUSIONE NEL CONTRATTO - NECESSITÀ.*
Il contratto di Assicurazione della responsabilità civile, che nelle condizioni generali preveda esser la garanzia limitata ai danni derivati da fatti accidentali, è correttamente interpretato nel senso che la garanzia assicurativa opera anche nell'ipotesi di fatti colposi, giacché l'Assicurazione della responsabilità civile non può riguardare i fatti meramente accidentali, cioè dovuti a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, ma, per la sua stessa denominazione, importa necessariamente che il fatto dannoso per il quale la Assicurazione è stipulata deve essere colposo, coprendo, con la sola eccezione dei fatti dolosi, ogni responsabilità, anche se dipendente da colpa grave o gravissima, e dovendosi escludere, in Mancanza di espresse clausole delimitative del rischio, che alcune colpe siano escluse dalla garanzia assicurativa. (V 6265/80, mass n 409998; (Conf 6071/83, mass n 430877).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)