Sez. L, Sentenza n. 9292 del 13/07/2000 (Rv. 538440 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Rilevanza delle modalità di esecuzione del rapporto - Inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione dell'impresa - Clausola di rendimento minimo - Compatibilità con la natura subordinata del rapporto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ai fini dell'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, alla stregua di un criterio di effettività, devono ritenersi prevalenti, sull'assetto formale del rapporto contrattuale, le modalità di esecuzione dello stesso, quale indice dell'inserimento della prestazione lavorativa nella organizzazione di impresa; è possibile allora, nel caso concreto, anche l'apposizione al contratto di lavoro della clausola di rendimento minimo, che rappresenta un elemento accessorio del contratto stesso ed è ininfluente ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, non potendo escludersi un'obbligazione di risultato ove questo sia da conseguire con le modalità tipiche del lavoro subordinato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)