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Sez. L, Sentenza n. 4558 del 06/05/1999 (Rv. 526097 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Rilevanza delle modalità di esecuzione del rapporto e dell'inserimento della prestazione lavorativa nella organizzazione di impresa - Direttore di testata giornalistica - Carattere subordinato del rapporto - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526097-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ai fini dell'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, alla stregua di un criterio di effettività, devono ritenersi prevalenti, sull'assetto formale del rapporto contrattuale, le modalità di esecuzione dello stesso, quale indice dell'inserimento della prestazione lavorativa nella organizzazione di impresa. Alla stregua di tale criterio è lavoratore subordinato il direttore di una testata giornalistica ove sia accertato, oltre allo svolgimento di una attività pubblicistica, ancorché episodica, e alla assunzione delle responsabilità esterne derivanti dalla legge, il continuativo esercizio delle responsabilità interne derivanti dalla preposizione, circa gli orientamenti e gli specifici contenuti del quotidiano o periodico, anche se all'opera redazionale si provveda in collettivo, con gli altri collaboratori interni della testata. In tal caso, qualora il lavoratore assolva all'onere della prova, circa tali modalità della collaborazione, non osta all'accertamento della subordinazione il contenimento della soggezione del direttore, al potere direttivo della proprietà editoriale, nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)