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Sez. U, Sentenza n. 822 del 26/03/1970 (Rv. 346160 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI O INOSSERVANZA DI LIMITI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE PREVISTI DA NORME DI RELAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - MERCATO ALL'INGROSSO DEL PESCE - GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'AUMENTO DEI DIRITTI DI MERCATO FUORI DEI PRESUPPOSTI E DEI LIMITI DI CUI ALL'ART 11 DELLA LEGGE N 1487 DEL 1938 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346160-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI O INOSSERVANZA DI LIMITI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE PREVISTI DA NORME DI RELAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - MERCATO ALL'INGROSSO DEL PESCE - GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'AUMENTO DEI DIRITTI DI MERCATO FUORI DEI PRESUPPOSTI E DEI LIMITI DI CUI ALL'ART 11 DELLA LEGGE N 1487 DEL 1938 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

La giurisdizione spetta al giudice ordinario non soltanto nell'ipotesi in cui si denunci la insussistenza di elementi o presupposti che attengono sotto il profilo soggettivo all'appartenenza del potere, ma anche nel caso in cui si alleghi l'insussistenza di presupposti o la inosservanza di limiti che siano contemplati da norma di relazione, poiche anche questi presupposti e limiti, anziche inerire al modo di Esercizio del potere, condizionano pur sempre quest'ultimo in modo assoluto, con la conseguente impossibilita che il provvedimento, emanato dall' amministrazione invocando l'Esercizio di quel potere, possa incidere sul diritto soggettivo, degradandolo ad interesse legittimo. Appartiene, in conseguenza, alla giurisdizione ordinaria la controversia nella quale i privati appartenenti alle categorie ammesse alle vendite nel mercato all'ingrosso del pesce gestito dal comune, lamentino la violazione del loro diritto soggettivo per essere stati elevati i diritti di mercato dell'uno per cento fuori dei presupposti e dei limiti indicati nell'art 11 della legge 12 luglio 1938, n 1487. Questa norma (di relazione), infatti, nell'attribuire all' amministrazione il potere di incidere sul diritto soggettivo, pone a garanzia dello stesso rigorosi limiti, e precisamente che l'aumento anzidetto presupponga la necessita di provvedere alla costruzione o trasformazione dell'edificio e degli impianti del mercato, e sia limitato al periodo necessario per l'ammortamento delle relative spese.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 12/07/1938 num. 1487 art. 11, Legge 12/07/1938 num. 1487 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)