Sez. 1, Sentenza n. 7729 del 21/02/1973 Ud. (dep. 07/11/1973) Rv. 125380 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - REAZIONE ALL'ALLONTANAMENTO DEL PROPRIO FIGLIO IN TENERA ETA DALL'ALTRUI ABITAZIONE - INSUSSISTENZA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - REAZIONE ALL'ALLONTANAMENTO DEL PROPRIO FIGLIO IN TENERA ETA DALL'ALTRUI ABITAZIONE - INSUSSISTENZA DELL'ATTENUANTE.*
Per quanto nobile, elevato e profondo sia l'affetto paterno, la morale e i costumi del tempo non considerano offensivo, per tale sentimento, il fatto che un bimbo sia allontanato dall'altrui abitazione, e, pertanto, non puo essere considerata diretta ad eliminare una situazione di fatto contraria alla morale e a ristabilire i valori etici offesi, la condotta delittuosa commessa, sia pure sotto impulso dell'affetto paterno, per reazione al mero fatto dell'allontanamento del proprio figlio, in tenera eta, dall'altrui abitazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)