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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19214 del 02/08/2017 (Rv. 645453 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Agevolazione "prima casa" – Revoca – Conseguenze – Modifiche introdotte dall’art. 41 bis, comma 5, d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003 - Continuità normativa di fondo - Disciplina delle fattispecie di diritto intertemporale.
Stato
decisa il 2017-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645453-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di IVA, la modifica normativa del comma 4 della nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per effetto dell'art. 41 bis, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, in ragione di esigenze di interpretazione sistematica legate all'effettiva "ratio" dell'intervento riformatore, comporta che il mutamento degli elementi normativi testuali nella nuova previsione dia luogo ad una mera ridefinizione formale delle conseguenze derivanti dalla revoca dell'agevolazione fiscale "prima casa". Ne consegue che, con riguardo alle fattispecie di diritto intertemporale, non può ravvisarsi alcun violazione del principio del "favor rei" sancito dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, ove l'amministrazione fiscale abbia provveduto a liquidare la differenza d'imposta e ad applicare la sanzione del 30% piuttosto che ad applicare una sanzione pari alla differenza di imposta maggiorata dal 30% (alla stregua della normativa vigente "ratione temporis").

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 41 bis com. 5, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)