Sez. 1, Sentenza n. 1494 del 13/05/1968 (Rv. 333156 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - IN GENERE - NATURA E SCOPO - EFFETTI - BENE GRAVATO DA IPOTECA ISCRITTA ANTECEDENTEMENTE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE - POTERI DEL CREDITORE.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - IN GENERE - NATURA E SCOPO - EFFETTI - BENE GRAVATO DA IPOTECA ISCRITTA ANTECEDENTEMENTE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE - POTERI DEL CREDITORE.*
L'Azione revocatoria si risolve in una pronunzia di inefficacia, attuandosi con essa il cosiddetto - richiamo del bene nel patrimonio del debitore-, nel senso che il bene, pur rimanendo di titolarita del terzo, e fatto rientrare nel patrimonio del debitore al fine di consentire al creditore di averlo - a disposizione- onde esercitarvi sopra l'Azione espropriativa. Conseguentemente, una volta intervenuta la dichiarazione di inefficacia, il bene che Forma oggetto dell'atto impugnato deve considerarsi, nei confronti del creditore, come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore, e cio comporta la piena validita dell'ipoteca eventualmente iscritta antecedentemente su di esso e la possibilita per il creditore di attuare il suo diritto di garanzia, sotto il duplice profilo della possibile espropriazione del bene e del soddisfacimento preferenziale sul prezzo ricavato dalla vendita. (V. 2967-56, 1284-54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)