Sez. 1, Sentenza n. 138 del 22/01/1970 (Rv. 344893 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - EFFETTI - IN GENERE.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - EFFETTI - IN GENERE.*
La revocatoria determina l'inefficacia - relativa (giovando al solo creditore agente) e parziale (riguardando soltanto taluno degli effetti nei limiti della lesione della garanzia) - degli Atti dispositivi posti in essere dal debitore ed esplicanti un'incidenza effettuale modificativa nella sua sfera giuridico-patrimoniale. Tale inefficacia e espressione di un'attenuazione del potere di disposizione del debitore e, pertanto,, l'atto da lui compiuto e inefficace ab initio, e, con riferimento a tale momento, va fatto l'accertamento dei presupposti e delle condizioni di inefficacia, pur dovendo i presupposti dell'esistenza del credito e del pregiudizio del creditore sussistere anche al momento dell'Esercizio dell'Azione revocatoria. (V 2109-68 massima n 334260 1494-68 massima 333156).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)