Sez. 1, Sentenza n. 6226 del 13/03/2013 (Rv. 625929 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Previo riscontro di un danno o della sua riparabilità mediante la pubblicazione - Necessità - Esclusione.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
L'ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza che accerti atti di concorrenza sleale e le modalità in cui esso deve essere eseguito costituiscono esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile del giudice del merito, che prescinde dalla stessa individuazione del danno e della sua riparabilità mediante la pubblicazione dell'indicato dispositivo, trattandosi di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)