Sez. 1 - , Sentenza n. 26771 del 22/12/2016 (Rv. 642769 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Configurabilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie in tema di eccezione d'incompetenza territoriale.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non si applicano, per la sua specialità, i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c. ed il relativo procedimento è quindi caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, pur attenendo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata; tuttavia, tale effetto devolutivo non può estendersi all'ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio, né implicare che il reclamo possa assumere le forme di una semplice richiesta di riesame, senza formulazione dei motivi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l’infondatezza del rilievo del ricorrente, che lamentava il mancato esame dell’eccezione di incompetenza territoriale ex art. 9 l.fall. da parte della corte d’appello, osservando che tale eccezione fosse inammissibile in fase di gravame, non essendo stato formulato uno specifico motivo di reclamo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)