Sez. 3, Sentenza n. 4563 del 12/01/1982 Ud. (dep. 03/05/1982) Rv. 153533 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - SUSSISTENZA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - CENSURE DI NULLITÀ - ESAME - PRECLUSIONE - FONDAMENTO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - SUSSISTENZA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - CENSURE DI NULLITÀ - ESAME - PRECLUSIONE - FONDAMENTO.*
La sussistenza di causa estintiva del reato non consente alla Corte di Cassazione l'esame delle censure di nullità mosse alla sentenza impugnata, che, se fondate, comporterebbero la prosecuzione del giudizio in Sede di rinvio, in quanto ciò è incompatibile con il principio della immediata declaratoria della causa estintiva. L'unico limite all'applicazione della causa estintiva è posto dall'art. 152 capoverso cod. proc. pen. che richiede l'adozione di formula ampiamente liberatoria nel merito, quando già esistono prove evidenti d'innocenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)