Sez. 4, Sentenza n. 7618 del 29/04/1982 Ud. (dep. 04/08/1982) Rv. 154869 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La statuizione del giudice di merito che, applicando una causa estintiva del reato, respinga l'istanza di assoluzione con formula piena, non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto o della contraddittorietà di motivazione. Deriverebbe infatti, come possibile conseguenza, un annullamento con rinvio incompatibile con il sistema, adottato dal legislatore nell'art. 152 comma secondo cod. proc. pen., per il quale non può essere ritardata l'applicazione della causa estintiva del reato, a meno che non risulti palesemente la prova evidente dell'innocenza dello imputato o manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il reato. (V. Mass. N. 153276/82 ed ivi citate, sulla ammissibilità del riesame della questione, qualora il giudice di merito abbia trascurato motivate istanze difensive). (Conf mass n 153770; (Conf mass n 153516; (Conf mass n 153533; (Conf mass n 152266; (Conf mass n 152105; (Conf mass n 151879).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)