Sez. 1 - , Ordinanza n. 21201 del 13/09/2017 (Rv. 645843 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Insinuazione tardiva - Prova del credito - Produzione di documenti - Divieto di cui all'art. 345 c.p.c. - Inapplicabilità - Fondamento - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
La produzione di documenti non è sottoposta, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., neppure, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 101, comma 2, l.fall., nell’ipotesi di insinuazione tardiva avendo detto giudizio disciplina propria e diversa da quella del processo ordinario di cognizione e non può, pur assumendo natura impugnatoria, essere qualificato come un appello. Il rimedio dell’opposizione, infatti, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall., e solo gli atti introduttivi di cui agli artt. 98 e 99 l.fall., con l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, segnano il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)