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Sez. L - , Sentenza n. 14416 del 27/05/2019 (Rv. 653978 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO | Contributi assicurativi - Versamento - Omissione - Costituzione della rendita vitalizia - Esistenza del rapporto di lavoro - Prova scritta - Necessità - Giudicato - Contenuto - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2019-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653978-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO

Il principio secondo cui la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 in caso di omesso versamento dei contributi assicurativi presuppone in ogni caso che sia provata con documenti di data certa almeno l'esistenza del rapporto di lavoro, essendo possibile provare con mezzi diversi soltanto la durata del rapporto medesimo e l'ammontare della retribuzione, non trova deroga nel caso in cui l'esistenza del rapporto di lavoro abbia costituito oggetto di un precedente giudizio e risulti accertata mediante prove testimoniali, ancorché su ciò si sia formato il giudicato, restando quest'ultimo positivamente incidente solo nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto proprio la natura di documentazione di data certa di una determinata prova.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)