Sez. L, Sentenza n. 5239 del 26/09/1988 (Rv. 459930 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OMISSIONE - COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA - ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PROVA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OMISSIONE - COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA - ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PROVA.*
Il principio secondo cui la Costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 in caso di omesso versamento dei contributi assicurativi presuppone in ogni caso che sia provata con documenti di data certa almeno l'esistenza del rapporto di lavoro, essendo possibile provare con mezzi diversi soltanto la durata del rapporto medesimo e l'ammontare della retribuzione, non trova deroga nel caso in cui l'esistenza del rapporto di lavoro abbia costituito oggetto di un precedente giudizio e risulti accertata mediante prove testimoniali, ancorché su ciò si sia formato il giudicato, restando quest'ultimo positivamente incidente solo nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto proprio la natura di documentazione di data certa di una determinata prova. (principio affermato con riferimento ad un'ipotesi in cui lo INPS aveva rivestito la qualità di parte anche nel precedente giudizio avente ad oggetto l'accertamento del rapporto di lavoro). (V 2544/88, mass n 458287; (V 5315/86, mass n 447880).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)