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Sez. 2, Sentenza n. 1991 del 06/06/1969 (Rv. 341210 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - IN GENERE - RELAZIONE SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - OSSERVAZIONI - ESPOSIZIONE NELLA COMPARSA O NELLE NOTE DIFENSIVE DELLA PARTE - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341210-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - IN GENERE - RELAZIONE SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - OSSERVAZIONI - ESPOSIZIONE NELLA COMPARSA O NELLE NOTE DIFENSIVE DELLA PARTE - POSSIBILITA.*

L'art.201 cod.proc.civ. non prevede affatto che i consulenti tecnici di parte presentino al giudice una propria relazione scritta ma li autorizza soltanto ad assistere alle operazioni del consulente tecnico d'ufficio e alle udienze istruttorie. Costituendo la relazione tecnica di parte una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, essa puo bene essere contenuta nella comparsa o nelle note difensive della parte. (V.1052-68, massima n.332492).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)