Sez. 2, Sentenza n. 1991 del 06/06/1969 (Rv. 341210 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - IN GENERE - RELAZIONE SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - OSSERVAZIONI - ESPOSIZIONE NELLA COMPARSA O NELLE NOTE DIFENSIVE DELLA PARTE - POSSIBILITA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - IN GENERE - RELAZIONE SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - OSSERVAZIONI - ESPOSIZIONE NELLA COMPARSA O NELLE NOTE DIFENSIVE DELLA PARTE - POSSIBILITA.*
L'art.201 cod.proc.civ. non prevede affatto che i consulenti tecnici di parte presentino al giudice una propria relazione scritta ma li autorizza soltanto ad assistere alle operazioni del consulente tecnico d'ufficio e alle udienze istruttorie. Costituendo la relazione tecnica di parte una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, essa puo bene essere contenuta nella comparsa o nelle note difensive della parte. (V.1052-68, massima n.332492).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)