Sez. 3, Sentenza n. 26506 del 27/05/2015 Ud. (dep. 24/06/2015) Rv. 263817 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Notifica ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. - Ambito di applicabilitĂ - Notifiche successive alla prima - Significato - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
Per "prima notificazione" a seguito della quale può procedersi a notificare mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma ottavo -bis, cod. proc. pen., deve intendersi solo quella relativa al primo atto del procedimento, e non anche quella relativa al primo atto di ogni grado di giudizio. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita, con le modalità suddette, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)