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Sez. 5, Sentenza n. 38136 del 25/05/2006 Ud. (dep. 21/11/2006) Rv. 235976 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Nomina del difensore di fiducia - Notifica successiva alla prima - Nozione - Notifica eseguita al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. - Ambito di applicazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235976-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

L'art. 157, comma ottavo bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2 del D.L. 21 febbraio 2005 n. 17 conv. nella L. 22 aprile 2005 n. 60), concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici d'appello che avevano respinto l'eccezione difensiva di violazione del principio "tempus regit actum" per essere stata effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello ai sensi dell'art. 158, comma ottavo bis, cod. proc. pen. nella vigenza del D.L. n. 17 del 2005, conv. nella L. n. 60 del 2005).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)