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Sez. L, Sentenza n. 4868 del 11/03/2016 (Rv. 639079 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidità - Pluralità di prestazioni assistenziali - Incompatibilità ex art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990 - Cumulo - Esclusione - Facoltà di opzione per il trattamento più favorevole - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639079-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di invalidità, l'incompatibilità sancita dall'art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990 tra le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali, fa salva la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, sicché, fermo il divieto di fruirne in cumulo, ha come presupposto necessario e sufficiente la titolarità dei due diversi diritti, che può essere accertata in giudizio senza che abbia effetto preclusivo il previo riconoscimento di uno soltanto di essi.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)