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Sez. L, Sentenza n. 3240 del 10/02/2011 (Rv. 616041 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidità - Pluralità di trattamenti assistenziali - Situazioni di incompatibilità ex art. 3 legge n. 407 del 1990 - Irriconoscibilità del diritto al trattamento incompatibile - Esclusione - Divieto di erogazione o cumulo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616041-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di invalidità, ove l'interessato possa beneficiare di una pluralità di trattamenti assistenziali, le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 1990 non comportano la irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili, ma soltanto il divieto di fruirne in cumulo con le prestazioni (nella specie, la rendita INAIL quale prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta sul lavoro) dalla legge espressamente e specificamente indicate.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)