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Sez. 3, Sentenza n. 38786 del 23/06/2015 Ud. (dep. 24/09/2015) Rv. 264793 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | "Reformatio in pejus" di una sentenza di assoluzione emessa all'esito di giudizio abbreviato - Sentenza Corte EDU del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - Diversa valutazione di attendibilità dei testi ritenuti inattendibili - Mancata assunzione diretta dei testi da parte del giudice di primo grado - Obbligo per il giudice d'appello di rinnovare l'istruzione - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264793-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Per riformare "in peius" una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato, il giudice di appello è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - a rinnovare l'istruzione dibattimentale solo qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria, ma non anche in relazione alle dichiarazioni assunte nella fase delle indagini ed utilizzate ai fini del giudizio per effetto della scelta dell'imputato di accedere al rito speciale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)