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Sez. 2, Sentenza n. 40254 del 12/06/2014 Ud. (dep. 29/09/2014) Rv. 260442 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | "Reformatio in peius" di una sentenza di assoluzione emessa all'esito di giudizio abbreviato - Sentenza Corte EDU del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - Diversa valutazione di attendibilità dei testi ritenuti inattendibili - Obbligo per il giudice di rinnovare l'istruzione - Sussistenza - Condizioni - Assunzione diretta dei testi da parte del primo giudice in sede di integrazione probatoria.
Stato
decisa il 2014-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260442-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Per riformare "in peius" una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato, il giudice di appello è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - a rinnovare l'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che, per quanto riguarda le altre fonti dichiarative, l'insussistenza dell'obbligo di rinnovazione deriva proprio dalla scelta dell'imputato di definire il giudizio nelle forme del rito abbreviato, il quale comporta l'opzione per un processo basato - già in primo grado - su principi diversi da quelli di oralità e immediatezza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)