Sez. 3, Sentenza n. 3360 del 07/04/1987 (Rv. 452400 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITÀ INSANABILE DELLA SENTENZA - CONSEGUENZA - CONSENSO DELLE PARTI ALL'OMISSIONE DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA - ESTENSIONE ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONI EX ART. 46 LEGGE N. 392 DEL 1978.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITÀ INSANABILE DELLA SENTENZA - CONSEGUENZA - CONSENSO DELLE PARTI ALL'OMISSIONE DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA - ESTENSIONE ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONI EX ART. 46 LEGGE N. 392 DEL 1978.*
Nel procedimento regolato col rito del lavoro, la mancata lettura del dispositivo in udienza, in violazione dell'art. 429 cod. proc. civ. - richiamato, per le controversie in materia locatizia, dallo art. 46 della legge n. 392 del 1978 - determina la nullità insanabile della sentenza per la Mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo assegnato dalla legge, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., e come tale sottratto alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che resta privo di rilievo il loro eventuale consenso all'omissione di tale incombente. (V 47/56, sulla seconda parte; (Conf 117/86, mass n 443766, sulla prima parte; (Conf 6834/82, mass n 424463, sulla prima parte; (Conf 2632/77, mass n 386310, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)