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Sez. 3, Sentenza n. 13686 del 06/11/2001 (Rv. 550025 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Fatti allegati da una parte - Mancata contestazione della controparte - Implicita ammissione - Valutazione - Spettanza - Giudice del merito - Incensurabilità del relativo apprezzamento in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2001-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550025-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI

In sede di valutazione della prova, il ritenere che la mancata contestazione di determinati fatti costituisca implicita ammissione dei fatti medesimi è questione riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento, se non lacunoso o viziato sotto il profilo logico - giuridico, è incensurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)