Sez. 1, Sentenza n. 7463 del 10/04/1978 Ud. (dep. 10/06/1978) Rv. 139364 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - EFFICACIA DI RICOGNIZIONE DI PERSONA - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITA DELL'ATTO AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - EFFICACIA DI RICOGNIZIONE DI PERSONA - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITA DELL'ATTO AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
Il riconoscimento dell'autore d'un reato, effettuato mediante fotografie davanti agli organi di polizia giudiziaria, pur non potendo assumere l'efficacia d'una ricognizione di persona, puo contribuire alla formazione del convincimento del giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)