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Sez. 3, Sentenza n. 1695 del 13/05/1976 (Rv. 380461 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE OGGETTIVA - CRITERI SUSSIDIARI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380461-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE OGGETTIVA - CRITERI SUSSIDIARI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il ricorso alle regole della cosiddetta interpretazione oggettiva dei contratti, di cui agli artt da 1366 a 1370 cod civ, ed ai criteri sussidiari fissati dall'art 1371 dello stesso codice, e previsto solo per i casi in cui non sia sufficiente l'interpretazione cosiddetta soggettiva, regolata dai precedenti artt da 1362 a 1365. Tuttavia, esso resta sempre affidato in via esclusiva al giudice di merito e non e sindacabile in Sede di legittimita se non per violazione di dette norme o per difetto di motivazione. (V 4000/74, mass n 372589; (V 2928/74, mass n 372485).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1371

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)