Sez. L, Sentenza n. 518 del 19/01/1983 (Rv. 425307 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INDENNITÀ A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA IN FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE - LIQUIDAZIONE - MODALITÀ EX D.P.R. 1956 N. 1572 - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA - SOLO DOPO L'ESAURIMENTO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INDENNITÀ A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA IN FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE - LIQUIDAZIONE - MODALITÀ EX D.P.R. 1956 N. 1572 - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA - SOLO DOPO L'ESAURIMENTO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE.*
La procedura di liquidazione dell'indennità per cessazione dal servizio corrisposta dal fondo di previdenza per il personale delle dogane è disciplinata, alla stregua del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, da una serie di norme le quali escludono che il momento della cessazione dal servizio sia previsto come termine da cui derivi un diritto dell'iscritto all'immediato pagamento della indennità ed è articolata in vari stadi, che sono modellati - con gli adattamenti connessi alla natura strutturale e funzionale del fondo - su quelli relativi all'impegno, alla spesa, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento dei debiti dello stato. Consegue che il credito dell'interessato diviene liquido ed esigibile - e, quindi, produttivo di interessi corrispettivi - solo dopo l'esaurimento di detta procedura, salvo, peraltro, il diritto agli interessi moratori in caso di rigoroso accertamento di ingiustificati ritardi nello svolgimento della procedura stessa. (V 1347/79, mass n 397621).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 12/07/1912 num. 812, Regio Decr. 23/05/1924 num. 270, DPR 04/12/1956 num. 1572
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)