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Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 12/07/2007 (Rv. 598506 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE | Interesse ad agire - Fattispecie in materia di clausola compromissoria - Posizione di garante di una delle parti contrattuali - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598506-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE

Il principio secondo cui il contratto non può avere effetto che tra le parti, salvo che nei casi previsti dalla legge, esclude che possano ritenersi legittimati ad agire per la nullità di una clausola arbitrale i garanti di una delle parti contrattuali, coobbligati in virtù di altro contratto, non potendo i medesimi essere convenuti innanzi all'arbitro nè farsi promotori di un giudizio arbitrale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372 com. 1, Cod. Civ. art. 1372 com. 2, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)