diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 8649 del 26/06/1981 Ud. (dep. 09/10/1981) Rv. 150373 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITE.*
Stato
decisa il 1981-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150373-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITE.*

Qualora il giudice di merito abbia escluso nella valutazione della responsabilità dell'imputato il concorso di colpa della vittima, con motivazione esente di vizio logico-giuridico, il ricorso proposto dall'imputato va disatteso stante la incensurabilità della correlativa statuizione sul punto. (V mass n 139663).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)