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Sez. 4, Sentenza n. 9176 del 16/02/1978 Ud. (dep. 11/07/1978) Rv. 139663 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139663-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITE - FATTISPECIE.*

La statuizione del giudice di merito circa il concorso di colpa della vittima e sul grado di colpa concorrente costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile per Cassazione se non per vizio di motivazione. (nella specie, e stato ravvisato il concorso di colpa della vittima di un incidente stradale, avendo il pedone, appena sceso da un autobus, attraversato la strada senza accertarsi del sopraggiungere di un autoveicolo a forte velocita).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)