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Sez. 2 - , Ordinanza n. 10952 del 26/04/2023 (Rv. 667690 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE | Art. 14, comma 2, del regolamento CE n. 510 del 2006 - Disciplina dei rapporti tra marchi, D.O.P. e I.G.P. registrata - Applicabilità al caso di un consorzio riportante nella ragione sociale una D.O.P. attribuita ad altro consorzio - Esclusione - Conseguenze. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667690-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE

Ai consorzi di tutela delle D.O.P. (Denominazioni di Origine Protetta) non si applica la disciplina dei rapporti tra marchi, D.O.P. e I.G.P. (Indicazioni di Origine Protetta) di cui all'art. 14, comma 2, del regolamento CE n. 510 del 2006, che tutela, a determinate condizioni, il marchio registrato o acquisito con l'uso in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della D.O.P. o della I.G.P., con la conseguenza che è soggetto a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 2004 (emanato in applicazione del regolamento CEE n. 2081 del 1992) il consorzio di tutela che nella sua ragione sociale usi una D.O.P. attribuita dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ad un altro consorzio.

Decreto Legisl. 19/11/2004 num. 297 art. 5 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 14/07/1992 num. 2081, Regolam. Consiglio CEE 20/03/2006 num. 510 art. 14 com. 2, Cod. Civ. art. 2602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)