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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7937 del 20/03/2023 (Rv. 667278 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE | Conflitto fra denominazione di origine protetta (DOP) e marchio - Riferimento alla tabella di Nizza dei diversi settori merceologici - Sufficienza - Esclusione - Riferimento al disciplinare allegato alla domanda di registrazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667278-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE

In ipotesi di conflitto fra una denominazione d'origine protetta (DOP) e un marchio, al fine di accertare se ci si trova in presenza dello stesso prodotto o di prodotti affini o similari non è pertinente il riferimento alle classi merceologiche di cui alla c.d. tabella di Nizza, occorrendo avere riguardo al disciplinare allegato alla domanda di registrazione e contenente la descrizione del prodotto, con l'indicazione delle materie prime e delle sue principali caratteristiche (anche organolettiche), nonché del metodo finalizzato al suo ottenimento. (Nella specie, la S.C. ha

rigettato il ricorso avverso la pronuncia d'appello, essendo rimasta indimostrata l'appartenenza alla stessa tipologia di prodotti caseari della DOP "Pecorino Romano" e del marchio ritenuto in conflitto "Cacio Romano"; ha altresì confermato che, a fronte della diversità dei prodotti e dell'assenza di similitudine fonetica e logica delle due denominazioni, non vi era un rischio di confusione e di agganciamento parassitario rispetto al marchio collettivo).

Regolam. Consiglio CEE 20/03/2006 num. 510 art. 13, Regolam. Consiglio CEE 20/03/2006 num. 510 art. 14, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 11, Decreto Legisl. 10/02/2006 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)